L'impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle dimissioni o della decadenza del socio.
Le dimissioni da socio debbono essere comunicate alla Presidenza dell'U.M.I. entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.
È considerato in ritardo di quota il socio che, alla data del primo di febbraio dell'anno in corso non abbia pagato ogni propria quota associativa.
Le quote relative agli anni di ritardo saranno fatte pari a quella dell'anno in corso.
(articolo 2 del Regolamento)